Art. 14.
(Servizio di prevenzione e protezione).

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, il datore di lavoro o i dirigenti organizzano il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, o dell'unità produttiva, o incaricano persone o servizi esterni alla azienda, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
      2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 15, devono essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
      3. I servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono disporre di personale professionalmente preparato in relazione alla natura dei rischi presenti nelle aziende nel cui ambito svolgono la loro attività.
      4. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro o i dirigenti possono avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
      5. Il ricorso a persone o a servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15.

 

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      6. Il servizio esterno di prevenzione e protezione deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda o dell'unità produttiva a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
      7. Qualora il datore di lavoro o il dirigente ricorrano a persone o a servizi esterni essi non sono per tale motivo liberati della propria responsabilità in materia, salvo quanto previsto dall'articolo 2049 del codice civile.
      8. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

          a) negli stabilimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggetti all'obbligo di notifica o di redazione del documento di prevenzione o del rapporto di sicurezza, di cui agli articoli 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo;

          b) nelle centrali termoelettriche;

          c) negli impianti e nelle installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

          d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

          e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;

          f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;

          g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private.

      9. Nei casi di aziende con più unità produttive e nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, anche all'interno di società o di strutture appositamente costituite o organizzate dalla società capogruppo.

 

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